La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali.
Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.
Fonte: Agenas
ECM: Nuovo triennio 2017/2019 – obbligo formativo e novità. Il contributo di Annamaria Ferraresi sulla Rivista L’Infermiere n. 1 – 2017
Vengono chiarite le principali novità del nuovo accordo, quanti crediti devono essere maturati nel triennio 2017/2019, quali novità in merito a vincoli sulle tipologie di formazione ECM, in merito ad esoneri ed esenzioni, dossier formativo e molto altro.
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Fonte: Federazione Nazionale Collegi IPASVI
Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso. Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.