Cos'è l'O.P.I
Con l’entrata in vigore il 15 febbraio 2018 della Legge “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” n. 3/2018, il Collegio degli Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia (IPASVI) di Belluno, istituito con la Legge 29/10/1954 n. 1049 e regolamentato dal DLCPS 13/9/1946 n. 233, dal DPR 5/4/1952 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, ha cambiato denominazione in Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Belluno.
Tale modifica è dovuta alla trasformazione dei Collegi Provinciali in Ordini Provinciali – Ordini delle Professioni Infermieristiche – oltre che dalla cancellazione del nome “infermiere professionale” e “vigilatrice d’infanzia” (oggi solo infermiere e infermiere pediatrico) e dal trasferimento ad altro ordine della categoria degli Assistenti Sanitari operata proprio attraverso la summenzionata legge di riforma.
Gli Ordini provinciali OPI sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (DLCPS 233/46 e DPR 221/50), dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, sono posti sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinati nelle loro attività istituzionali dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche. In Italia ci sono 102 OPI: i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049). La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna:
– La Finalità Interna è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, attraverso la formazione e l’aggiornamento, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.
– La Finalità Esterna è rivolta alla tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, iscritto ad un Albo Professionale che provvede alla garanzia del Professionista rispetto ai requisiti previsti.
Tutta l’attività istituzionale è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che, ogni Ordine, stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione Nazionale per finanziare le iniziative centrali.
Riportiamo di seguito una breve elencazione delle principali novità che, oltre al cambio di denominazione la legge 3/2018 ha immediatamente apportato ovvero apporterà in fase successiva attraverso una serie di decreti attuativi emanati dal Ministero della Salute.
Novità applicate dall’entrata in vigore della Legge 3/2018:
- passaggio da enti ausiliari a sussidiari dello Stato (in base al principio di sussidiarietà, a differenza del passato potranno essere svolti compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato);
- composizione e funzioni degli organi direttivi di Federazione e Ordini provinciali, compresi i Collegi dei revisori dei conti;
- introduzione delle Commissioni d’Albo e separazione della funzione istruttoria da quella giudicante;
- normativa per elezione organi, rinnovi e relative limitazioni e incompatibilità;
- criteri e modalità per lo scioglimento degli organi, per la sfiducia delle cariche anche prese singolarmente, per il commissariamento dell’ente da parte del Ministero della Salute;
- la tenuta degli Albi, la riscossione e l’erogazione dei contributi, l’istituzione delle assemblee dei presidenti di albo, le sanzioni, i procedimenti disciplinari e i ricorsi.
Statistiche albo OPI Belluno
Infermieri 1894
Infermieri Pediatrici 14
Totale iscritti 1908
(Aggiornato al 03.10.2024)
Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale
L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale è precisata in una serie di norme quali:
- L’art. 8 del D.L.C.P.S. 233/1946 stabilisce che ” per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al relativo albo”.
- L’art. 2229 del C.c. stabilisce che “per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessario l’iscrizione al rispettivo albo”.
- L’art. 1 del DPR 761/1979 stabilisce che” appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi Ordini professionali, ove esistono, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute”.
- L’art. 2 del D.M. 739/1994 stabilisce che, “il diploma per infermiere abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale”.
- Il Consiglio di Stato, 10 febbraio 1989 n° 6 ha specificato: l’appartenenza all’albo professionale dei dipendenti appartenenti al ruolo sanitario va mantenuta per tutta la durata del rapporto di impiego; pertanto, il dipendente che cessi di appartenere all’albo o che, su invito dell’amministrazione, non vi si reiscriva è suscettibile di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri di ufficio.
Assemblee
Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio di ogni anno.
Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti.
Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.
Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività dell’ordine stesso.
Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno.
Le assemblee in seduta straordinaria hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’albo.